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Il caldo eccessivo non è compatibile con la salute umana. Ecco quando è possibile chiedere la cassa integrazione.

Rispetto all’ormai nota cassa integrazione per il caldo l’Inps rende noto è possibile ridurre o sospendere il lavoro.

In determinate situazioni lavorative, infatti, il lavoro rischia di essere compromesso proprio quando l’asticella del termostato sale eccessivamente. L’Inps a proposito, ha specificato come e quando questo può accadere.

La cassa integrazione con temperature superiori a 35 gradi

Tutto ha inizio nel 2017, quando l’istituto previdenziale chiarisce che la cassa integrazione può essere invocata in caso in cui la temperatura superi i 35 gradi.

Non solo, ma viene inoltre chiarito che la misura scatterebbe sia in caso di temperatura effettiva che di temperatura percepita.  A proposito, fanno fede solo i bollettini meteo pubblicati giorno per giorno.

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Cassa integrazione, anche sotto i 35 gradi

Con il cambiamento climatico, nell’ultimo anno è stata aggiornata la materia con il messaggio 2729 del 20 luglio 2023 in cui  l’Inps ha chiarito che il ricorso alla Cigo ( Cassa integrazione) sarebbe invocabile dal datore di lavoro anche in caso in cui le temperature risultino inferiori ai 35 gradi “se le relative attività sono svolte in luoghi non proteggibili dal sole o se comportino l’utilizzo di materiali ovvero in presenza di lavorazioni che non sopportano il forte calore“: specifica il messaggio.

In pratica, la valutazione non deve fare riferimento solo alla variabile termica, ma anche “alla tipologia di attività svolta e alle condizioni nelle quali si trovano a operare i lavoratori”.

L’Inps specifica, inoltre, che le valutazioni vanno messe in atto anche per le professioni svolte al chiuso: “allorché le stesse non possano beneficiare di sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro”. L’Inps infine rende esplicito l’applicazione di tale norma anche per il lavoro nei campi.

Riduzione del lavoro o cassa integrazione

Al di là delle indicazioni generali finora espresse, il trattamento di integrazione salariale è riconoscibile in tutti i casi in cui il datore di lavoro, su indicazione del responsabile della sicurezza dell’azienda, disponga la sospensione o la riduzione delle attività per la presenza di pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Il solo parametro da rispettare sono le cause che hanno determinato la sospensione (o la riduzione) che non devono essere imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori.

Per esempio: malfunzionamenti agli impianti di condizionamento per negligenza, cattiva organizzazione dei turni con la concentrazione delle lavorazioni più faticose nelle ore più calde, a causa di negligenza del datore di lavoro, errori nella logistica ecc ).

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