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La Corte di Cassazione ha emesso un verdetto che potrebbe avere un impatto significativo sui soci di società a responsabilità limitata a ristretta base partecipativa, in particolare in situazioni di cancellazione dal registro delle imprese. Con l’ordinanza n. 20840 del 18 luglio 2023, la Corte ha stabilito che in caso di cancellazione di una Srl, i soci possono diventare responsabili dei debiti fiscali della società nei confronti dell’Erario, anche se non hanno beneficiato di utili durante la liquidazione. Questa decisione arriva a seguito di una controversia che ha visto quattro contribuenti – tra soci e legali rappresentanti di alcune società – opporsi a dei richiami fiscali per maggiori imposte risalenti all’anno d’imposta 2006.

Il dibattito giuridico è partito con le decisioni parzialmente favorevoli ai contribuenti pronunciate dalla Commissione tributaria provinciale (Ctp) di Padova, le quali tuttavia sono state capovolte dalla Commissione tributaria regionale del Veneto. Quest’ultima ha accolto l’appello incidentale dell’ufficio fiscale, confermando la responsabilità dei soci e del liquidatore nei confronti dell’Erario.

I giudici di secondo grado hanno evidenziato una serie di comportamenti e indizi che hanno portato a ritenere legittima la pretesa tributaria dell’ufficio. Tra questi, la condotta antieconomica della società, la discrepanza tra i prezzi di vendita degli immobili e il loro valore di mercato, nonché la presunta distribuzione di utili extracontabili ai soci.

Nonostante i contribuenti abbiano fatto appello alla Cassazione, presentando quattro motivi di impugnazione, la Corte ha respinto i loro ricorsi, sostenendo che la responsabilità dei liquidatori e degli amministratori per le imposte non pagate durante la liquidazione è ben definita dall’articolo 36 del Dpr n. 602/1973 e non implica una successione automatica nei debiti tributari a seguito della cancellazione della società dal registro delle imprese.

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In sintesi, la Cassazione ha chiarito che, in base alla legge, i soci restano responsabili per i debiti tributari della società estinta, un principio che potrebbe avere importanti ripercussioni per i soci di Srl in fase di liquidazione.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha consolidato un principio importante in merito alla responsabilità dei soci di società a responsabilità limitata in caso di cancellazione della società dal registro delle imprese. Tale principio, che emerge dalle pronunce succedutesi negli anni, afferma che non è necessaria la distribuzione effettiva di utili ai soci perché questi siano considerati successori nei debiti fiscali dell’ente estinto.

La Cassazione, attraverso una serie di decisioni chiave, ha delineato uno scenario nel quale i soci possono essere ritenuti responsabili per le passività tributarie anche in assenza di una partecipazione utile alla liquidazione. Questa interpretazione si è cristallizzata nonostante alcune pronunce iniziali propendessero per una visione contraria, come evidenziato dalle sentenze delle sezioni unite n. 6070 e 6071 del 2013.

In particolare, la pronuncia n. 6071/2013 ha chiarito che l’extinzione di un ente collettivo comporta un fenomeno successorio che coinvolge i soci, indipendentemente dalla natura e dal regime di responsabilità che regolavano i rapporti sociali durante la vita della società. La Corte ha sottolineato che questa successione non pregiudica ingiustificatamente i creditori, dato che i soci di società di capitali sono responsabili solo nei limiti dell’attivo loro distribuito al termine della liquidazione.

La statuizione è stata confermata dai giudici di secondo grado nel caso specifico discusso, dove si contestava la distribuzione di utili extracontabili. La posizione dell’Agenzia delle entrate è stata vista come legittima, in quanto il diritto di procedere contro gli ex soci non è influenzato dal fatto che non abbiano ricevuto utili nella liquidazione.

La Corte, con sentenze n. 10337/2021, n. 10678/2022 e n. 26758/2022, ha ribadito che l’interesse dei creditori a ottenere un titolo esecutivo nei confronti dei soci non si esaurisce con la liquidazione della società, poiché potrebbero sussistere ulteriori attivi o diritti non emersi nel bilancio di liquidazione.

Inoltre, la Corte ha precisato che la presunzione di distribuzione di utili extrabilancio ai soci non viene meno a causa della struttura giuridica della società, rafforzando il principio generale di divieto dell’abuso del diritto. Questo principio si basa sui valori costituzionali e sull’evoluzione del diritto commerciale che tende verso una maggiore oggettivazione e rilevanza dell’impresa, oltre la forma giuridica assunta (Cass. 13338/2009).

In conclusione, la presenza all’interno della compagine sociale di società interposte non influisce sulla responsabilità dei soci finali, come nel caso della società “Alfa” Srl che includeva la “Beta” Srl. La Corte ha stabilito che la dichiarazione di costi non reali giustifica la presunzione di un maggior reddito e quindi di una possibile distribuzione di utili ai soci, presunzione che può essere confutata solo con prove concrete (Cassazione n. 10679/2022).

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