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Anche per le cripto – attività arrivano obblighi. Ecco tutte le novità

Alla fine di ottobre l’Agenzia delle Entrate ha reso pubblici i chiarimenti del Fisco rispetto alla tassazione delle cripto – attività, introdotte nell’ultima legge di Bilancio. La circolare assume definitivamente quella che è al momento la disciplina di riferimento.

Di cosa si tratta e quali sono gli obblighi per i contribuenti

Anzitutto la nuova circolare stabilisce cosa sono le cripto-attività, ovvero “tutte quelle rappresentazioni digitali di valore o di diritti che non rientrano tra gli strumenti finanziari”.

Si specifica che per le persone fisiche, le plusvalenze da cripto-attività sono imponibili con la stessa aliquota applicabile alle attività finanziarie (26%),.Solo se il reddito non sia conseguito nell’esercizio di attività d’impresa, arti o professioni o in qualità di lavoratore dipendente.

Le stesse plusvalenze sono inoltre soggette a tassazione e valgono anche per gli enti non commerciali, alle società semplici ed equiparate; ai soggetti non residenti senza stabile organizzazione quando il reddito si considera prodotto nel territorio dello Stato.

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La circolare ricorda che si “considerano prodotti in Italia i “redditi diversi” derivanti da “attività svolte” nel territorio dello Stato e da “beni” che si trovano nello stesso territorio.

Questo significa che rientrano anche tutti quei redditi realizzati da soggetti non residenti se sono relativi a cripto-attività detenute nel nostro Paese presso prestatori di servizi o intermediari residenti in Italia o presso la loro stabile organizzazione se non residenti.

Al contrario, nel caso in cui, le cripto-attività (ovvero le chiavi che danno accesso alle stesse) siano detenute “direttamente” dal soggetto tramite supporti di archiviazione (come, ad esempio, chiavette Usb) senza prestatori o intermediari, il reddito si considera prodotto in Italia se il supporto di archiviazione si trova nel territorio dello Stato.

Per questo si presuppone che il reddito sia prodotto in Italia se il soggetto che detiene il supporto di archiviazione è residente nel periodo di imposta di produzione del reddito. Esiste la facoltà per il contribuente di provare o dimostrare l’effettivo luogo di localizzazione del supporto di archiviazione.

Tassazione delle cripto – attività: come funziona Come funziona

Il documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate propone il quadro normativo europeo, introducendo una nuova categoria di redditi diversi soggetti a tassazione con aliquota del 26%.

Si tratta dei redditi riconducibili al rimborso, alla detenzione e al trasferimento di valori e diritti tramite tecnologia distribuita (Dlt).

Inoltre, è stata prevista la possibilità per i soggetti che già detenevano cripto-attività al 1° gennaio 2023 di rivedere il costo o il valore di acquisto delle stesse, solo se quello stesso valore sia assoggettato a un’imposta sostitutiva pari al 14%.

Per beneficiare di questo regime agevolato è necessario che il contribuente versi l’imposta sostitutiva per intero, o la prima delle tre rate annuali di pari importo, entro il 15 novembre 2023. Il documento di prassi ricorda le regole riguardo la regolarizzazione da parte dei contribuenti che hanno violato gli obblighi di monitoraggio fiscale per le cripto-valute detenute entro il 31 dicembre 2021 e/o non hanno indicato in dichiarazione i redditi derivanti dalle cripto-attività realizzati entro lo stesso termine.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini della tassazione diretta, la società deve assoggettare ad imposizione i componenti di reddito derivanti dalla attività di intermediazione nell’acquisto e vendita di cripto-valute, al netto dei relativi costi inerenti a detta attività. Va aggiunto che la valutazione delle “monete virtuali” detenute al termine di ciascun periodo d’imposta, si considera realizzata la differenza tra il valore fiscale iniziale e quello rilevato alla data di chiusura di ciascun periodo d’imposta.

Quali obblighi per le società “miner”

Ai fini IRAP, è stato ritenuto necessario che le remunerazioni della società “miner” che concorrono alla formazione del proprio valore della produzione netta, rappresentando di per sé ricavi per prestazioni di servizi ascrivibili alla, con il conseguente transito in voci rilevanti ai fini IRAP. Le oscillazioni di valore, invece, non sarebbero incluse nella base imponibile del tributo regionale, solo nella misura in cui non transitano da voci rilevati ai fini IRAP ovvero in assenza dei supposti per l’applicazione del principio di correlazione.

Al contrario, per quanto riguarda la tassazione ai fini delle imposte sul reddito dei clienti della società, persone fisiche che detengono le cripto-valute al di fuori dell’attività d’impresa in virtù della assimilazione delle operazioni relative alle cripto-valute è stato affermato il principio secondo cui alle operazioni aventi ad oggetto valute virtuali risultano possono risultare applicabili le disposizioni fiscali vigenti in materia di valute estere aventi corso legale.

I valore dei Token

Nella circolare dell’Agenzia, si parla anche di  token, ovvero gettoni virtuali che possono essere usati come moneta virtuale. L’erogazione di compensi sotto forma di token genererà reddito di lavoro dipendente o assimilato a quello di lavoro dipendente puché, nel periodo d’imposta. Il “valore normale” da attribuire a tale forma di retribuzione risulterà, per ciascun amministratore/dipendente, superiore ad 258,23 euro.

Una novità introdotta  dalla legge di bilancio 2023, in quanto, è possibile inquadrare il reddito del percettor  pagato in cripto-attività, in base alle categorie di reddito “tradizionali”.

Nello specifico, i token sono assegnati ad amministratori e dipendenti a fronte della prestazione lavorativa dagli stessi resa e, pertanto, non posso rilevare “autonomamente” quale attività da cui deriva un reddito diverso.

Regime fiscale post legge di bilancio 2023

Con la legge di bilancio 2023, il legislatore ha deciso di introdurre, ai soli fini fiscali, una disposizione a carattere residuale, per assoggettare i redditi derivanti dalla detenzione e cessione di attività o diritti aventi ad oggetto cripto-attività.

 La nuova norma, in vigore dal 1° gennaio 2023, contiene una definizione fiscale di cripto-valuta, per cui, rientrano nella definizione di cripto-attività tutte quelle rappresentazioni digitali di valore o di diritti che non sono soggetti a rientrare in una definizione civilistica di strumento finanziario.

In generale, per la qualificazione dei redditi di natura finanziaria esiste una netta distinzione fra “redditi di capitale” e “redditi diversi” la cui principale conseguenza è di non consentire all’investitore la compensazione tra guadagni e perdite conseguiti nelle citate diverse tipologie di redditi.

Nella qualificazione dei redditi diversi derivanti dalle cripto-attività che nell’ultima legge di bilancio riconduce tra i redditi diversi, sia le plusvalenze realizzate mediante rimborso o cessione a titolo oneroso o permuta sia gli altri proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d’imposta. La disposizione prevede una soglia (franchigia) minima pari a euro 2.000, da calcolare complessivamente nel medesimo periodo d’imposta

Inoltre, dal 1° gennaio 2023 lo scambio tra cripto-attività che hanno la stessa funzionalità economica non sono fiscalmente rilevanti in quanto si considerano “aventi eguali caratteristiche e funzioni”.

Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo, quello del donante. Le attuali disposizioni prevedono invece che, ai fini della tassazione, le plusvalenze e gli altri proventi derivanti dalle cripto-attività possono essere sommate con le relative minusvalenze. Per espressa previsione, tenuto conto della franchigia di 2.000 euro e, in ogni caso, della compensazione di plusvalenze e minusvalenze, è utilizzabile in compensazione l’eventuale minusvalenza che eccede detta soglia nei quattro periodi d’imposta successivi.

 La soglia di 2.000 euro va verificata in relazione ai redditi realizzati in ciascun periodo d’imposta prima di eventuali compensazioni con minusvalenze su 51 cripto-attività riportate da periodi d’imposta precedenti.

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