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Le Camere di Commercio partono con le verifiche Pec, un argomento che interessa soprattutto imprese e liberi professionisti, ecco come evitare le sanzioni.

Le Camere di Commercio, quindi, stanno avviando delle verifiche che interesseranno soprattutto imprese e liberi professionisti che hanno l’obbligo di comunicare il proprio domicilio digitale.

Gli indirizzi PEC che non sono più validi o quelli che non hanno completato la procedura telematica per iscrivere l’indirizzo nel Registro delle Imprese, saranno soggette a cancellazioni d’ufficio, oltre che ad una sanzione per chi non è in regola.

Domicilio digitale, cos’è e perché è obbligatorio

Con il termine domicilio digitale, si indica un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC),  che  ricopre allo stesso tempo anche il ruolo di recapito ufficiale elettronico di un professionista,  un’impresa, di una Pubblica Amministrazione, ma anche di un semplice cittadino.

Il Codice dell’Amministrazione Digitale introduce le norme riguardanti l’informatizzazione della Pubblica Amministrazione nei rapporti con imprese e cittadini e le imprese. L’indirizzo PEC viene quindi considerata come l’equivalente online del domicilio fisico di un soggetto, in altre parole un indirizzo cioè a cui si possono inviare comunicazioni.

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Di fatto, le comunicazioni elettroniche scambiate tra domicili digitali hanno lo stesso effetto giuridico delle comunicazioni cartacee a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

L’ambito di utilizzo è quindi la gestione delle comunicazioni, principalmente tra imprese e Pubblica Amministrazione, ma anche tra impresa e impresa, e tra imprese e cittadini.

PEC, per chi è obbligato a comunicare il domicilio fiscale e quando scattano le sanzioni

I controlli in atto interesseranno i soggetti obbligati ad avere una PEC (e a comunicarne l’iscrizione) ma non hanno ancora provveduto.
In particolare, il Decreto semplificazioni ha stabilito l’obbligo di tale adempimento, comunicando così il proprio domicilio digitale ( Posta Elettronica Certificata) ai seguenti organi:

  • Ai rispettivi ordini o collegi, per i professionisti iscritti ad elenchi o albi
  • Al Registro Imprese, per tutte le imprese costituite in forma societaria o individuale;

Questo procedimento doveva essere già stato fatto entro ottobre 2020, con l’obiettivo di semplificare e rafforzare l’utilizzo esclusivo della PEC e del domicilio digitale nei rapporti tra le imprese, i professionisti e la Pubblica Amministrazione.

Nel caso in cui questo non fosse avvenuto e ci sia quindi una mancata comunicazione del domicilio digitale, l’impresa incorre nell’assegnazione d’ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale, ma sarà soggetta anche ad una sanzione amministrativa, in misura raddoppiata, per le società e, in misura triplicata, per le imprese individuali.

Come iscrivere il proprio domicilio digitale/PEC nel Registro Imprese

Per un’azienda o un libero professionista non è sufficiente acquistare una pec, me nei casi in cui è previsto è fondamentale iscriverla nel Registro delle Imprese.

Per potersi iscrivere regolarmente, ci sono diverse modalità:

  • Se in possesso di un dispositivo di firma digitale, il titolare di un’impresa individuale o il legale rappresentante di una società, può servirsi della procedura “Pratica semplice”;
  • Infine, utente registrato di registroimprese.it/Telemaco, può utilizzare il servizio DIRE per la compilazione e l’invio della pratica.

In alternativa, esiste la possibilità di adottare una delle principali soluzioni di mercato per la compilazione e l’invio delle pratiche telematiche, compresa quella di rivolgersi ad un intermediario.

L’iscrizione del proprio domicilio digitale ( PEC) al Registro delle imprese ha costo zero. Infatti, rientra tra gli adempimenti gratuiti, esenti da bolli, tariffe e diritti.

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