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Con l’introduzione del Decreto Semplificazioni cambia il rapporto tra Pubblica amministrazione e partite Iva, diventando obbligatorio per imprese e professionisti comunicare il proprio domicilio digitale, ed inserirlo all’interno dell’Anagrafe Nazionale della popolazione Residente.

Con domicilio digitale si intende, un indirizzo di posta elettronica pec o un servizio di recapito certificato da fornire alla Pubblica Amministrazione e a tutte le istituzioni che devono comunicare con il cittadino.
Dal 1 ottobre 2020 la pubblicazione dell’indirizzo al Registro per le imprese e per professionisti è diventata obbligatoria ma gratuita. L’unico costo riguarda l’abbonamento per il mantenimento della Pec.

Utilità della misura e dell’obbligo

Con questo decreto il domicilio digitale sostituisce sotto tutti gli aspetti il domicilio fiscale, trovando utilità nella semplificazione della comunicazione tra azienda e Pubblica amministrazione. Infatti, tutta la documentazione, atti, notifiche e comunicazioni ufficiali di ogni tipo passano attraverso Pec.

L’importanza del processo di “ sburocratizzazione” è sottolineato anche da alcune importanti novità per i liberi professionisti che si trovano obbligati a comunicare il loro domicilio digitale all’ordine di appartenenza.

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Senza comunicazione del domicilio digitale: previste penalità per il professionista

Infatti, per tutti coloro che non rispettano tale obbligo, sono previste alcune penalità. In caso di inadempienza, il Registro delle imprese ha la facoltà di sospendere per tre mesi la domanda di iscrizione, a cui segue una concessione per adempiere all’obbligo entro il trentesimo giorno.

In caso di un’ulteriore mancata ottemperanza, sarà aperto un provvedimento disciplinare che potrà portare sia ad una sanzione che alla sospensione del professionista stesso, fino al momento della comunicazione del domicilio digitale.

Lo scopo, oltre a quello di velocizzare le procedure verso la “ sburocratizzazione del sistema” e accelerare i tempi per la trasformazione digitale delle aziende e della Pubblica amministrazione, sarà quello di predisporre in ciascun caso un elenco riservato, ma consultabile dalla Pubbliche amministrazioni con tutti i dati identificativi degli iscritti.

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