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Il 25 marzo 2023 la direttiva UE DAC7 del 2021 è entrata in vigore anche in Italia, imponendo nuove regole sui redditi online.

Uno degli obiettivi sarà quello di contrastare l’evasione fiscale ed efficientare la comunicazione tra gli organi tributari di controllo.

Contestualmente alla nascita e alla rapida diffusione dei marketplace online, ovvero le piattaforme elettroniche che consentono la vendita online di prodotti e servizi da parte di imprese e privati, sono sorte problematiche relative alla tracciabilità di tali transazioni e molte criticità rispetto al calcolo degli importi IVA per le operazioni transfrontaliere.

La direttiva UE in materia di commercio elettronico

E’ in questa contesto che si colloca il regolamento UE DAC7 del 2021, in base al quale sono previsti obblighi e sanzioni per coloro che operano sul commercio elettronico mediante piattaforme di vendita. Le nuove norme interessano sia i possessori di partita IVA che gestiscono un e-commerce, sia i privati che svolgono l’attività in forma occasionale.

La direttiva UE DAC7 consente agli Stati membri dell’UE e alle autorità fiscali di monitorare l’attività dei contribuenti sulle piattaforme online e semplifica la riscossione delle imposte indirette da parte delle amministrazioni fiscali locali introducendo norme di trasparenza fiscale.

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In base alle nuove norme (DAC7), le piattaforme online dovranno raccogliere e verificare le informazioni di identificazione dei venditori UE che utilizzano i loro servizi e segnalarle ogni anno all’autorità fiscale locale. Quest’ultima, metterà tali informazioni a disposizione di tutte le autorità fiscali negli Stati membri dell’UE, creando massima trasparenza sulle attività dei contribuenti.

Redditi online: chi sono i venditori interessati dalla DAC7?

Le norme DAC7 si applicano agli operatori di piattaforme digitali che facilitano la vendita di beni o servizi, il noleggio di beni immobili o il noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto. Le piattaforme digitali includono applicazioni software (per dispositivi mobili o desktop), siti Web o parti di un sito Web che collegano i venditori agli acquirenti e consentono loro di effettuare transazioni di vendita (la direttiva DAC7 definisce tali operazioni “Attività rilevanti”).

Alcune piattaforme sono escluse dagli obblighi normativi previsti dalla direttiva. Tra queste, ad esempio, le piattaforme di elaborazione dei pagamenti (PayPal), soggette tuttavia ad altri obblighi di comunicazione dell’UE a partire dal 2024, e quelle che elencano solo articoli o servizi in vendita o in affitto, ma non prendono parte alla facilitazione della transazione e/o non sono necessariamente consapevoli del valore delle transazioni (ad esempio, Facebook marketplace).

Quali sono le transazioni oggetto di notifica e chi sono i venditori oggetto di segnalazione Secondo i nuovi requisiti di DAC7, le transazioni che i fornitori di piattaforme devono segnalare includono:

  • la locazione di beni immobili (ad esempio, Airbnb, Booking.com);
  • il noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto (ad esempio Click&Boat);
  • servizi personali basati eseguiti su richiesta di un utente (ad es. Uber, Fiverr);
  • le vendite di beni (attraverso piattaforme di e-commerce come eBay, Amazon).

Le transazioni devono avere un valore monetario per essere considerate oggetto di informativa ed essere pagate al venditore in modo verificabile dalla piattaforma digitale, mentre i venditori oggetto di comunicazione sono residenti fiscali dell’UE (persone fisiche o società). Sono esclusi dall’obbligo di segnalazione della piattaforma, le attività di vendita con meno di 30 transazioni e gli incassi annui inferiori a 2.000 euro.

Redditi online: cosa e quando segnalare

I gestori della piattaforma devono raccogliere e segnalare dettagli su quanto segue:

  • Informazioni personali del venditore (nome, data di nascita, indirizzo principale)
  • Il loro numero di identificazione fiscale (partita IVA)
  • Numero di registrazione dell’azienda
  • Importi delle transazioni
  • Conti finanziari utilizzati
  • Commissioni e imposte trattenute dal gestore della piattaforma
  • Indirizzo della proprietà in affitto e periodi di affitto (per ogni proprietà)

Le piattaforme devono comunicare le informazioni entro il 31 gennaio successivo all’anno civile in cui il venditore oggetto di comunicazione ha utilizzato i propri servizi per vendere beni o servizi. Per il 2023, le piattaforme hanno tempo fino al 31 dicembre 2024 per completare le procedure di due diligence e convalidare le informazioni personali e di identificazione fiscale dei venditori e raccogliere eventuali informazioni mancanti.

Trasmissione delle informazioni e sanzioni

I gestori di piattaforme che rientrano nell’ambito di applicazione della DAC7 possono adempiere ai loro obblighi di comunicazione per l’intera UE trasmettendo tutti i loro dati in uno Stato membro. Le autorità fiscali dell’UE distribuiranno quindi i dati trasmessi tra di loro, analogamente allo sportello unico dell’UE per l’IVA.

In caso di non conformità le autorità fiscali possono imporre sanzioni significative ai gestori delle piattaforme, che variano in ogni paese e vanno da poche migliaia di euro a svariate decine di migliaia di euro. Oltre alle sanzioni pecuniarie, nei casi più gravi, l’UE può decidere di bloccare completamente l’accesso alle piattaforme non conformi.

Grazie alla nuova direttiva UE, con cui di fatto si introduce un quadro normativo comune europeo per la tassazione delle attività legate al commercio elettronico, sarà possibile individuare il percettore di un reddito online e, soprattutto, verificarne la posizione dal punto di vista fiscale.

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