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Sono stati prorogati i Bonus R&S non spettanti. Ecco come funziona la procedura e la sanatoria nel DF collegato alla Manovra 2024.

Bonus R&S: come funziona la sanatoria

La proroga per il Bonus R&S riguarda le aziende che hanno utilizzato indebitamente il credito in compensazione. Per ricorrere alla procedura, al fine di restituire la somma, il termine non sarà più il 30 novembre 2023, ma il 30 giugno 2024. Pertanto, entro questa data, sarà necessario inviare all’Agenzia delle Entrate la richiesta di versamento. A questa sarà necessario allegare: il periodo di imposta e gli importi da restituire.

La fase successiva è datata 16 dicembre 2024. Entro questa data, infatti, dovrà essere effettuato il versamento delle somme usate indebitamente. Si slitta, pertanto, di un anno. Rimane la possibilità di pagare in un’unica soluzione oppure, in alternativa, in tre rate annuali, applicando i relativi interessi.

I Bonus sanabili

Vediamo, adesso, quali saranno i bonus sanabili e quali no. Tra i primi rientrano quelli utilizzati entro il 21 ottobre del 2021, maturati nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al 31 dicembre 2019. Non ci saranno applicati interessi o sanzioni.

Potranno essere sanabili i bonus per le imprese che hanno realmente svolto attività di ricerca e sviluppo non ammessi all’agevolazione, oppure quelli per errata interpretazione della norma, nonché gli errori di quantificazione o di individuazione delle spese ammissibili.

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Vi sono, poi, casi in cui la sanatorio è esclusa. Pensiamo, ad esempio, nei casi di condotte fraudolente, oppure casi oggettivamente o soggettivamente simulati, così come le false rappresentazioni della realtà che si basano su uso di documenti falsi e/o fatture con operazioni inesistenti. Ancora, quando manca la documentazione idonea a dimostrare l’aver sostenuto le spese ammissibili al credito di imposta. Il mancato pagamento di una delle rate entro la scadenza prevista porterà al decadimento dalla procedura, all’iscrizione a ruolo degli importi residui, nonché all’applicazione di interessi e di una sanzione del 30%.

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