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Manca poco alla deroga sullo smart working nel settore privato. Infatti dal 1 aprile i lavoratori con figli under 14 e i lavoratori fragili dovranno trovare un accordo con il proprio datore di lavoro

Dopo la fine della possibilità scattata ad inizio anno per la flessibilità sulla presenza in ufficio dei dipendenti pubblici, a partire dall’1 aprile anche quelli del settore privato saranno obbligati a sottoscrivere un accordo individuale con il proprio datore di lavoro, indipendentemente dalla categoria di appartenenza. Infatti, nonostante i tentativi delle opposizioni, il Governo non prevede nessun ulteriore prolungamento all’orizzonte.

Fine dello smart working: le opposizioni non sono d’accordo

Sarà l’inizio l’1 aprile il giorno in cui gli impiegati appartenenti alla categoria dei lavoratori fragili e i genitori di figli under 14 vedranno cancellata la possibilità di utilizzare dello smart working facilitato, dopo le diverse proroghe stabilite sulla misura.

Nonostante le opposizioni stiano cercando di modificare la materia con un disegno legge che renderebbe strutturale e con maggiori tutele nei confronti dei malati oncologici e di lavoratori affetti da malattie invalidanti all’interno del regime di lavoro agile semplificato, il Governo ha già deciso. Dopo la pandemia, lo smart working o lavoro agile è diventata una sorta di normalizzazione, cambiando l’aspetto lavorativo. Il lavoro delle opposizioni, puntano sul mantenere questa forma lavorativa almeno per chi è costretto a scegliere se continuare a lavorare o mettere a rischio la propria salute.

Ritornano gli accordi individuali

Senza altri rinvii, il 31 marzo sarà la fine del lavoro agile, cancellando questa possibilità o, in alternativa rinviandola agli accordi individuali tra dipendenti e imprese.

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Nel settore privato quindi nasce l’esigenza di un’intesa tra azienda e dipendente per stabilire flessibilità negli orari e nel luogo di lavoro può essere a termine o a tempo indeterminato, ma dovrà ogni seguire determinati criteri previsti per legge:

  • Gli strumenti utilizzati dal lavoratore;
  • Il diritto all’apprendimento permanente ed alla certificazione periodica delle competenze, se previsti;
  • Le azioni che possono dar luogo a sanzioni disciplinari, a seguito di attività lavorativa svolta al di fuori dell’azienda;
  • I tempi di riposo del lavoratore;
  • Le misure organizzative necessarie per assicurare al lavoratore il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro;
  • La disciplina dell’esecuzione del lavoro all’esterno dell’azienda;
  • Le modalità di esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro sul lavoro svolto all’esterno dell’azienda;

Nel caso in cui si sia trovato l’accordo, le imprese saranno obbligate a comunicare l’adozione della modalità di lavoro agile secondo la procedura tramite il portale Servizi Lavoroentro 5 giorni dall’inizio della prestazione.

Nel caso un datore di lavoro dovesse violare i termini e i requisiti fissati dalla legge potrà ricevere una sanzione da 100 a 500 euro per ogni dipendente interessato. I titolari, inoltre, dovranno conservare i documenti sull’accordo con i lavoratori in smart working per almeno 5 anni.

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