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La maternità flessibile è una soluzione che cerca di andare incontro alle tantissime donne che vogliono portare avanti gravidanza e carriera.

Da sempre il connubio maternità e lavoro in Italia diventa una questione piuttosto spinosa per molte donne

Sono infatti, davvero molte le domande che si pongono le donne quando entrano in gravidanza che si allargando fino al futuro della propria posizione lavorativa.  

Maternità flessibile cos’è e a chi spetta

Una legge del 2000 prevede la possibilità per le lavoratrici dipendenti, di utilizzare il congedo di maternità in forma flessibile. Questo permette di posticipare di un mese l’estensione del lavoro prima del parto ( ottavo mese di gravidanza) al periodo successivo al parto.

Nel dettaglio, si tratta possibilità andare in maternità al nono mese di gravidanza fino al quarto mese di vita del bambino, anziché utilizzare la formula più nota 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo.

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Se deve comunque rimanere la durata complessiva di 5 mesi del congedo di maternità, le lavoratrici hanno la possibilità di astenersi dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi. Questo, con l’unica condizione che il medico specialista attesti che questa opzione non crei problemi di salute alla donna o al bambino.

Questo vale per tutte le lavoratrici dipendenti da datori di lavoro del settore privato e per le lavoratrici iscritte alla Gestione separata che vogliano astenersi dal lavoro avvalendosi della flessibilità del congedo di maternità oppure interamente dopo il parto.

Cosa fare per poter usufruire della maternità flessibile

Le lavoratrici interessate, che intendono usufruire di questa opzione devono presentare un’apposita domanda al proprio datore di lavoro e all’ente erogatore dell’indennità di maternità, INPS o altro,  insieme alle certificazioni sanitarie necessarie acquisite nel corso del 7° mese di gravidanza.

Nel caso in cui, la mamma prevede di usufruire della maternità flessibile, deve indicare nelle domande di congedo di maternità la possibilità di esercitare la flessibilità, indicando quindi anche i giorni di flessibilità di cui vuole fruire.

Si ricorda che queste certificazioni devono essere rilasciate da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o da un medico convenzionato e nei casi previsti, anche dal medico aziendale.

Cosa cambia

L’INPS chiarisce che l’obiettivo è quello di tutelare le mamme lavoratrici.

La novità, ora, è che la documentazione sanitaria richiesta non deve più essere presentata all’INPS, ma solamente ai propri datori di lavoro o committenti.

Quindi, per potere utilizzare dell’opzione  flessibilità rispetto al congedo di maternità, le lavoratrici dipendenti devono acquisire nel corso del 7° mese di gravidanza, prima dell’inizio dell’8° mese, le certificazioni sanitarie che attestino che la prosecuzione del lavoro durante l’8° mese di gravidanza non sia rischioso né per la mamma né per il feto.

In alternativa, viene riconosciuta la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo il parto, entro i 5 mesi successivi, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o convenzionato e il medico competente aziendale attestino che questo non crea danni potenziale alla salute della mamma e del piccolo.

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