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Molti contribuenti si chiedono se l’assicurazione auto, nota come Rc Auto, possa essere detratta dal Modello 730. Sino al 2014 era possibile detrarre, tra le varie spese, anche quella per l’assicurazione auto, relativamente alla quota del contributo dovuto al Servizio Sanitario Nazionale. E’ ancora possibile beneficiare della detrazione Rc Auto? Vediamo cosa è cambiato.

Assicurazione auto: cosa è cambiato?

La normativa attualmente in vigore, permette di scaricare alcune spese assicurative in sede di dichiarazione dei redditi, compilando il Modello 730 o il Modello Unico applicando una detrazione pari al 19%. Occorre tuttavia sottolineare che non tutti i contratti assicurativi consentono di beneficiare di tale agevolazione. Quali sono dunque le assicurazioni che possono essere detratte dal 730? Vediamo i casi in cui è possibile detrarre la spesa:

  • Assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, la cui stipula o il cui rinnovo sia antecedente al 2001;
  • Contratti di assicurazione caso morte o invalidità permanente stipulati o rinnovati dopo il 31 dicembre 2000;
  • Assicurazioni contro il rischio di menomazione e invalidità da cui scaturisce una condizione di non autosufficienza generica nell’espletare gli atti della vita quotidiana.

E’ evidente quindi che non è possibile detrarre la polizza Rc Auto dal modello 730, mentre è possibile usufruire di una detrazione Irpef solo per alcune coperture accessorie e facoltative, il cui importo non deve essere calcolato sull’intero ammontare dell’Rc Auto.  

Gli importi detraibili

L’importo complessivamente detraibile è pari a:

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  • 530 euro per le assicurazioni stipulate prima del 31 dicembre 2000 o che prevedono il rischio di morte o di invalidità permanente
  • 1.291,14 euro (al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente) per quelle che coprono il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.

Dal 2016 è stato innalzato da 530 a 750 euro l’importo detraibile per i premi versati per le polizze assicurative, a tutela delle persone con disabilità grave (come definita dall’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992), che coprono il rischio di morte.

Per beneficiare dello sgravio, è necessario che il contraente e l’assicurato siano coincidenti, a prescindere dal soggetto beneficiario. La detrazione, tuttavia, è prevista anche a beneficio del contribuente nel caso in cui la polizza venga stipulata da un proprio familiare a carico e quest’ultimo sia contraente e/o assicurato del contratto di assicurazione.

Dichiarazione dei redditi: come deve essere compilata

Le spese assicurative possono essere portate in detrazione in sede di compilazione del Modello 730 o del Modello Unico utilizzando i codici identificativi corrispondenti. In particolare:

  • codice 37 (E8/E12) per polizze rischio non autosufficienza;
  • codice 36 (E8/E12) per polizze rischio morte o invalidità permanente;
  • codice 36 (E8/E12) per polizze vita o infortuni.

La documentazione necessaria per beneficiare della detrazione prevede:

  • copia della ricevuta di pagamento del premio versato;
  • contratto d’assicurazione o certificazione rilasciata dalla compagnia assicuratrice in cui è riportato il nominativo del conducente (ovvero l’intestatario della dichiarazione o un familiare a carico del dichiarante).

Le detrazioni del 19% sulla polizza infortuni spettano esclusivamente a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale o mediante altri sistemi di pagamento tracciabili, come indicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

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