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Per la formazione avanzata dei lavoratori è attivo il Fondo Nuove Competenze. Ecco tutti i dettagli e come funziona.

Fondo Nuove Competenze per le imprese: cos’è

Finanziato dal Fondo Sociale Europeo, il Fondo Nuove Competenze è uno strumento di politica attiva che permette di soddisfare i fabbisogni delle imprese andando a sostenerle attraverso lo sviluppo di competenze e una formazione mirata del lavoratore. Con tale fondo, viene rimborsato il costo delle ore di lavoro “perdute”, poiché destinate alla frequenza di percorsi di sviluppo delle competenze da parte dei lavoratori.

Previsto per la prima volta nel 2020/2021, sarà attivo anche nel 2023 grazie al Decreto Milleproroghe, che prevede la possibilità di rimodulare parte dell’orario di lavoro per poter permettere ai lavoratori la frequenza dei corsi di formazione.

A chi spetta il Fondo Nuove Competenze: i requisiti

Il Fondo Nuove Competenze si rivolge a tutti i datori di lavoro privati che abbiano sottoscritto entro il 31 dicembre 2022 accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro destinati a percorsi formativi. I requisiti fondamentali per poter fare domanda sono i seguenti: essere in regola sotto il profilo fiscale, assistenziale e contributivo. Non devono, inoltre, trovarsi in condizione di concordato preventivo, fallimento, cessazioni di attività, liquidazioni e non devono avere contenziosi giudiziali e/o stragiudiziali con ANPAL nell’ambito dei contributi pubblici.

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Come presentare la domanda

Chi è in possesso dei sopracitati requisiti può presentare la domanda in modo telematico sul portale MyAnpal, attraverso l’accesso con SPID, CIE o CNS. La domanda deve essere corredata di alcuni documenti, tra cui l’anagrafica del datore di lavoro e dell’ente formativo che esegue l’attestazione delle competenze acquisite, nonché l’accordo collettivo di rimodulazione dell’orario di lavoro. Ancora, dovrà essere presentato il progetto formativo per l’accrescimento delle competenze corredato dei dati dei lavoratori coinvolti. 

Le attività formative e la rendicontazione si dovranno concludere entro e non oltre i 150 giorni dalla data di approvazione dell’istanza, pena l’inammissibilità del contributo.

L’erogazione al datore di lavoro potrà avvenire in due modalità. La prima riguarda un 40% dell’importo richiesto a titolo di anticipo con fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa. mentre il restante importo si otterrà dopo le verifiche sulla documentazione allegata all’istanza di saldo. La seconda modalità prevede un’unica tranche a saldo, all’esito delle verifiche necessarie.

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