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Per chi vende un immobile ristrutturato con il superbonus 110% dovrà versare un’imposta sulla plusvalenza: ecco come cambia il quadro delle tasse italiane

Solitamene, vendere una casa equivale ad un guadagno per il precedente proprietario, ma a partire dal primo gennaio di quest’anno, è entrata in vigore una significativa imposta per tutti quelli che vendono un immobile ristrutturato con il Superbonus al 110% prima dei 10 anni.

Vendere un immobile ristrutturato con il 110%? arriva la tassa

Questa misura fondamentalmente è stata introdotta con l’obiettivo di scoraggiare le vendite speculative, garantendo che le detrazioni fiscali siano effettivamente utilizzate per migliorare l’efficienza energetica degli edifici residenziali.

La stretta sul bonus edilizio per il 2024 riguarda non solo la detrazione per i lavori svolti quest’anno, (ridotta al 70%), ma introduce anche una nuova imposta sul capital gain immobiliare. Questa tassa verrà calcolata sul guadagno ottenuto rispetto al valore di acquisto dell’immobile ristrutturato. Visto questo verrà richiesto un pagamento del 26% su tale guadagno. In pratica, chi vende un immobile ristrutturato con l’incentivo edilizio prima dei 10 anni dall’intervento dovrà purtroppo affrontare questa imposta sul profitto ottenuto.

Le eccezioni e l’effetto della plusvalenza

Nonostante tutto, sono previste alcune eccezioni a questa normativa. Ad esempio, gli immobili ereditati tramite donazione o successione, così come quelli utilizzati come abitazione principale dal cedente o dai suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni precedenti la vendita, non saranno soggetti a questa tassa aggiuntiva.

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La plusvalenza, non è altro che la differenza tra il prezzo di acquisto (o costo di costruzione) e il corrispettivo ricevuto dalla vendita dell’immobile. Questo è il parametro su cui si basa l’imposta. È importante ricordare che in caso di vendita di immobili soggetti a lavori, acquisiti o costruiti da oltre 5 anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione viene rivalutato in base all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai.

E ancora, in situazioni in cui si sia beneficiato della cessione del credito oppure dello sconto in fattura, e quindi non si siano sostenuti esborsi economici diretti, è necessario considerare che le spese beneficiate dal Superbonus del 110% vengono conteggiate solo se gli interventi si sono conclusi entro 5 anni dalla cessione. Altrimenti, tali spese vengono conteggiate al 50%, sempre entro il limite dei 10 anni precedenti la vendita.

In dichiarazione dei redditi

Per quanto riguarda l’aspetto fiscale, ovvero la detrazione nella dichiarazione dei redditi, tutte le spese potranno essere prese in considerazione. Inoltre, per gli immobili costruiti o acquisti da oltre 5 anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione viene rivalutato in base all’indice Istat.

Infine, per tutto quello che riguarda le imposte da pagare sulle plusvalenze, i contribuenti possono scegliere tra l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 26% o le aliquote progressive dell’Irpef, ma queste tendono ad essere meno vantaggiose.

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