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“Esterovestizione” o “delocalizzazione fittizia” di una società può portare vantaggi e svantaggi per l’investitore

Si parla di delocalizzazione fittizia della residenza fiscale, perchè molte volte si tratta di una scelta che può ottenere ottenere dei vantaggi e in particolare vantaggi fiscali.

Si ha invece la “esterovestizione” quando la sede di una società viene collocata in un Paese estero, con l’obiettivo di pagare meno imposte.

Generalmente, spostare la sede di una società all’estero non è vietato. Infatti, sono molte le società che hanno operato in modo legale, con l’obiettivo di avere trattamenti fiscali più bassi. Questo però, diventa illegale quando l’operazione avviene in modo fittizio, ovvero nel caso in cui in realtà la società continua a operare in Italia, ma la sede risulta all’estero.
Inoltre, si ha “esterovestizione” anche nel caso in cui un’azienda figura con sede in Italia solo fittiziamente.

Chiaramente, quando un’azienda, o un gruppo di aziende, si trasferisce all’estero suscita sospetti da parte dell’Agenzia delle Entrate che può effettuare dei controlli.

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Residenza fiscale, gli elementi fondamentali

Per riuscire a determinare i caratteri di esterovestizione è indispensabile conoscere gli elementi della residenza aziendale. Per definire le imposte sui redditi vengono considerati residenti, tutte le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno sede nel territorio dello Stato. Riguardo la localizzazione si può trattare di:

  • Sede legale;
  • Sede amministrativa;
  • Oggetto principale dell’attività.

Non è fondamentale che questi elementi siano contemporaneamente presenti. Infatti è sufficiente possederne solo uno.
– Partendo da primo elemento: quando la sede legale è stabilita in Italia chiaramente le imposte devono essere nello Stato italiano. In questo caso, può sorgere il problema quando la sede legale è fissata all’estero. Infatti è necessario verificare dove si trova la sede amministrativa e dove effettivamente viene svolta l’attività oggetto principale dell’azienda.

Per capire dove sia la sede amministrativa è necessario individuare il luogo in cui effettivamente in cui gli amministratori dell’azienda esercitano l’attività amministrativa in modo stabile.

Deve quindi essere tenuto in considerazione il centro effettivo degli interessi della società, il luogo da cui si coordinano le attività operative, la sede degli uffici.

Si parla poi di oggetto della società, quando viene nell’atto costitutivo viene individuato l’oggetto oggetto principale l’attività effettivamente svolta.

L’esterovestizione

Gli elementi descritti sopra, sono fondamentali per determinare se vi è esterovestizione, ovvero se una società appare essere estera, mentre in realtà la sede è in Italia e di conseguenza è i questo Stato che devono essere versate le imposte.

Però, nel momento in cui l’amministrazione finanziaria, come la Guardia di Finanza, ipotizza che la sede effettiva non sia quella dichiarata, ma sia un’altra, vengono fatti dei controlli, dimostrando in modo inconfutabile che la sede è in Italia.

Di fatto, si considera fiscalmente residente in Italia l’azienda con sede estera nel caso in cui il “controllo dell’azienda è riconducibile, anche in via indiretta, a soggetti italiani“.

Le indagini per l’esterovestizione

Dal punto di vista delle indagini finanziarie, deve essere data precedenza al criterio della sede amministrativa e alla sede in cui viene svolto l’oggetto principale dell’attività. Questo perchè la sede legale indicata nello statuto non sempre risulta essere un indice affidabile.

Per quanto riguarda la sede amministrativa occorre porre attenzione a:

  • Il posto in cui si riunisce il consiglio di amministrazione e l’assemblea dei soci;
  • La residenza degli amministratori;
  • Il posto di gestione dei vari conti bancari;
  • La struttura organizzativa della società;
  • Infine l’affidamento di poteri decisionali.

Al contrario, per tutto quello che riguarda l’oggetto principale dell’azienda si farà riferimento a:

  • Le autorizzazioni amministrative, per esempio se è stata richiesta un’autorizzazione in Italia;
  • Il posto di svolgimento delle attività che hanno portato alla conclusione dei vari contratti.

Chiaramente, il contribuente “indagato” di esterovestizione può dichiarare che la residenza fiscale all’estero è reale e non fittizia. Può ad esempio, provare l’autonomia gestionale delle società estere e fornire qualunque altra prova indica che non si tratti di una delocalizzazione fittizia.

Ci sono sanzioni per l’esterovestizione?

Ovviamente, non versando le tasse in Italia, l’esterovestizione può portare a diversi reati.
Ad esempio, se una azienda non presenta in Italia le dichiarazioni in Italia, non risulta avere sede in Italia, e non versa le imposte. Può portare il reato di “omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi” (Iva, Irap, Ires) con conseguente evasione dell’imposta. Al contrario, nel caso in cui dalla mancata presentazione delle dichiarazioni derivi un’evasione di imposta superiore a 50.000 euro, si raggiunge un reato penale. A questi si aggiungono altri reati in base a quanto non dichiarato.

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