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Nasce la figura dell’Impresa Agricola Giovanile, riconducibile a norme del Codice Civile. Ecco i requisiti e come viene considerata nel fisco.

Impresa agricola giovanile: la definizione ufficiale

L’impresa agricola giovanile (e, di conseguenza, la figura del giovane imprenditore agricolo) sono concetti nuovi, ma che fanno riferimento ad articoli già esistenti del Codice Civile, ad esempio il n. 2135. Essi devono avere un’età compresa tra i 18 ed i 40 anni. Devono, inoltre, rientrare nel range di età l’imprenditore agricolo titolare di un’impresa individuale, almeno la metà dei soci per le società di persone oppure cooperative; gli imprenditori agricoli che abbiano sottoscritto almeno la metà del capitale sociale, se si tratta di una società di capitali.

E’ la normativa UE n. 1305 del 2013 che riporta teli definizioni e requisiti. Per ciò che concerne il titolo di studio, la normativa da prendere in considerazione è quella PAC. E’ necessario pertanto avere uno dei seguenti titoli di studio. Un diploma universitario con indirizzo agricolo, forestale, veterinario, oppure titolo di scuola secondaria ad indirizzo agricolo. In alternativa, un titolo di scuola secondaria ad indirizzo non agricolo, ma con attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione di almeno 150 ore con superamento della prova finale. Oppure, scuola secondaria di primo grado con titolo, purché accompagnata da esperienza lavorativa nel settore di almeno 3 anni.

Impresa agricola giovanile: regime fiscale e tassazione

Vediamo, adesso, come funzionano il regime fiscale e la tassazione dell’impresa agricola giovanile. La legge n. 36 del 2024 asserisce come i giovani imprenditori che intraprendano attività agricole, possano optare per aderire ad un regime agevolato. Esso consente di poter pagare un’imposta sostitutiva che è pari al 12,5% della base imponibile. In tal caso si potrà mantenere l’opzione per i primi quattro anni di attività.

Il regime, ricordiamo, non è applicabile ad attività agricole che non abbiano esercitato attività di impresa agricola nei tre anni precedenti; non siano in regola con adempimenti ed obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi, non richiedano agevolazioni per trasferimenti di imprese o aziende pre-esistenti.

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