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L’assicurazione Cyber Risk permette di proteggere PMI ed aziende da alcuni rischi a livello informatico. Ecco come funziona nel dettaglio.

Assicurazione Cyber Risk: in che cosa consiste

L’assicurazione Cyber Risk permette di tutelare le aziende e le PMI dai danni o dagli attacchi di natura informatica, che potrebbero mettere a dura prova i sistemi aziendali. Sappiamo bene come, ogni anno, gli attacchi informatici comportino alle aziende italiane un danno pari a circa 9 miliardi di euro. Non esiste un obbligo di assicurazione per coprire questo rischio: è solo facoltativa, ma può essere davvero vantaggioso sottoscriverla. Essa favorisce il corretto ripristino delle attività aziendali, se venissero attaccate da agenti interni e/o esterni.

Alcune compagnie di assicurazioni permettono di avere a disposizione anche il cosiddetto “Cyber Risk Assessment”. Si tratta di uno strumento in più che viene offerto per analizzare tutti i sistemi digitali aziendali, al fine di trovare eventuali punti deboli che potrebbero esporre ai rischi l’azienda stessa. Il fine ultimo, dunque, è quello di prevenire eventuali attacchi informatici, oltre che migliorare la sicurezza dei sistemi aziendali, difendendo le informazioni dei soggetti coinvolti ed i dati sensibili.

Come funziona l’assicurazione?

Le polizze in questione operano in diversi ambiti. Forniscono, in genere, un sostegno molto importante alle aziende che vengono danneggiate dagli attacchi. Per fare ciò, esse si fanno carico dei costi che sono legati al recupero di dati e informazioni, coprono eventuali spese legali richiesti alle aziende da parte dei soggetti colpiti e possono erogare indennizzi alle aziende, qualora si sia verificata una perdita di fatturato a causa di attacchi informatici.

Per ciò che riguarda il costo relativo alla stipula della polizza, questo è estremamente variabile. Esso, infatti, può variare in base a tre fattori principali. Si tratta del fatturato dell’azienda, del numero di dipendenti dell’azienda e dell’indennizzo scelto dal cliente danneggiato, fino ad un massimale di 5 milioni di euro. Da considerare, inoltre, come a tali variabili debbano essere aggiunti la valutazione dei costi di ricostruzione, il danno di reputazione e il fattore normativo.

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