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Per incentivare il processo di adesione ad un fondo pensionistico, sono state previste delle conseguenti agevolazioni fiscali ecco quali.

Per tutti coloro che optano per l‘adesione alla previdenza complementare, (consigliata soprattutto per i più giovani), sono previste agevolazioni fiscali mirate a incentivare l’utilizzo dei fondi pensione e della previdenza complementare in generale. Queste agevolazioni comprendono la deducibilità, aliquote fiscali più vantaggiose e, di conseguenza, una riduzione dell’imposizione fiscale complessiva.

Deducibilità degli investimenti per i vari fondi pensione

La previdenza complementare comprende diverse tipologie di fondi pensione, tra cui quelli negoziali, aperti, piani individuali pensionistici e preesistenti. Durante il periodo di accumulo di fondi, è possibile dedurre dal reddito complessivo annuo i contributi versati al fondo, con un limite massimo di 5.164,57 euro. Questo importo include anche eventuali contributi del datore di lavoro, escludendo la quota del TFR. La deducibilità è valida anche per i contributi a favore dei familiari a carico, mantenendo invariato il limite massimo di deducibilità. In pratica, i contributi versati per la previdenza complementare sono deducibili dal reddito complessivo tassabile con l’IRPEF.

È importante sapere che, salvo casi specifici, il trasferimento della posizione individuale verso un’altra forma pensionistica complementare è esente da oneri fiscali. La deducibilità si applica a qualsiasi tipo di reddito, inclusi quelli da lavoro dipendente, autonomo o d’impresa. Non è obbligatorio versare il TFR per ottenere la deducibilità, e nel caso in cui venga versato, il TFR non rientra nel limite massimo di deducibilità.

Per le forme complementari estere, la deducibilità si applica anche ai contributi versati a forme di previdenza complementare negli Stati dell’Unione europea e dell’Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) che garantiscono lo scambio di informazioni.

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Aliquota del 20% per i rendimenti dei fondi pensione

Per i rendimenti generati dal fondo pensione, viene applicata un’agevolazione fiscale specifica. Il risultato netto della forma pensionistica è sottoposto a un’imposizione annuale sostitutiva con un’aliquota del 20%, a differenza del 26% applicato per altri redditi finanziari. Questo “sconto” rappresenta una differenza del 6%, mentre per i rendimenti provenienti dai titoli di Stato, la tassazione è del 12,5%.

Prestazioni pensionistiche, ecco cosa succede alla tassazione

Per le prestazioni pensionistiche in capitale o rendita, è prevista una tassazione sostitutiva ridotta con ritenuta alla fonte o a titolo di imposta calcolata con un’aliquota del 15%, ridotta dello 0,3% per ogni anno successivo al quindicesimo di partecipazione alle forme pensionistiche. Lo sconto massimo può arrivare al 6%. Questa misura si applica ai contributi versati dall’1 gennaio 2007.

Il riscatto, se dovuto vale solo in determinate cause, come l’inoccupazione superiore a 12 mesi, la mobilità, la cassa integrazione ordinaria o straordinaria, l’invalidità permanente con riduzione della capacità lavorativa o la morte dell’aderente prima della maturazione del diritto alla pensione, la tassazione è del 23%.

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