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L’Agenzia delle Entrate ha deciso di aggiornare l’elenco delle spese detraibili comunicando le istruzioni e le novità per beneficiare delle varie agevolazioni.

Arriva quindi l’aggiornamento e le nuove regole sulle agevolazioni per l’acquisto di mascherine, tamponi e occhiali. In generale, Agenzia ha messo in atto una serie di istruzioni per per poter accedere ai vari bonus, in particolare sulle spese sanitarie, dispositivi medici, farmaci ecc.

Bonus vista, le novità

L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato l’elenco delle spese sanitarie detraibili, comunicando le novità e le istruzioni per beneficiare delle agevolazioni. Arrivano così nuove regole sulle agevolazioni agevolazione

Nuove regole sulle agevolazioni per l’acquisto di occhiali, mascherine e tamponi. L’Agenzia dell’Entrate ha comunicato le novità e le istruzioni per potere accedere ai bonus fiscali sulle spese sanitarie, che riguardano una serie di interventi, dispositivi medici,  prestazioni e farmaci

Il bonus vista, le novità

L’aggiornamento delle spese detraibili è stato pubblicata nella guida “Le agevolazioni fiscali sulle spese sanitarie” pubblicata nella sezione dedicato del sito delle Entrate.

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Tra le detrazioni previste rientra anche il ‘bonus vista‘ rivolto all’acquisto di occhiali o lenti a contatto correttive ed è indirizzato ai nuclei familiari con Isee non superiore ai 10mila euro annuali.

Lo sconto fiscale, per l’anno in corso, prevede un voucher erogato una tantum pari a 50 euro sulle spese effettuate dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023.

Inoltre, anche una detrazione solo per la parte eccedente a questo contributo.

Per tutti coloro che hanno già ricevuto il ‘bonus vista’ nel 2022. ottenendo però un rimborso parziale. Nello specifico, la spesa detraibile da indicare in dichiarazione dei redditi è pari all’ammontare delle spese sostenute per l’acquisto degli occhiali da vista o delle lenti a contatto correttive al netto dell’importo del contributo.

L’Agenzia delle Entrate spiega che gli occhiali da vista e lenti a contatto sono inclusi nella categoria ‘protesi’, nella quale,“rientrano non solo le sostituzioni, ma anche i mezzi correttivi o ausiliari di un organo carente o menomato nella sua funzionalità”.

Di seguito l’elenco delle varie protesi fiscalmente detraibili, soltanto a condizione che nello scontrino fiscale o nella fattura sia riportato chiaramente il dispositivo e la persona che sostiene la spesa:

  • Apparecchi di protesi dentaria (indipendentemente dal materiale impiegato)
  • apparecchi di protesi oculistica (occhi e cornee artificiali), di protesi fonetica (laringectomizzati) e simili;
  • Apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi (modelli tascabili a filo, retroauricolare, a occhiali, eccetera), comprese le batterie di alimentazione,
  • Gli apparecchi da inserire nell’organismo per compensare una deficienza o un’infermità (stimolatori e protesi cardiache, pacemakers,ecc;
  • arti artificiali e apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche e le scarpe e i tacchi ortopedici, purché entrambi su misura);
  • apparecchi di protesi dentaria (indipendentemente dal materiale impiegato);
  • apparecchi di protesi oculistica (occhi e cornee artificiali), di protesi fonetica (laringectomizzati) e simili;
  • apparecchi per fratture (garza e gesso), busti, stecche, eccetera, appositamente prescritti per la correzione o la cura di malattie o di malformazioni fisiche; stampelle, bastoni canadesi, carrozzelle, eccetera;
  • gli apparecchi da inserire nell’organismo per compensare una deficienza o un’infermità (stimolatori e protesi cardiache, pacemakers, eccetera).

Ancora detrazioni su mascherine e tamponi

Nella stessa guida indicata, l’Agenzia delle Entrate indica tra gli acquisti definiti come sconti fiscali anche la detrazione Irpef sulle mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3. 

In tutte e tre le tipologie comunque necessario verificare se il singolo tipo di mascherina protettiva rientra fra i dispositivi medici individuati dal Ministero della salute e rispetti i requisiti di marcatura CE.

Tra le agevolazioni, rientrano anche le spese per l’esecuzione di tamponi per il Sars-Cov-2, eseguiti da laboratori privati o pubblici.

Per i tamponi e i test eseguiti in farmacia invece, le spese sono detraibili anche se pagate in contanti, visto che le farmacie (sia pubbliche sia pubbliche che private sono convenzionate con il Servizio sanitario nazionale.

Al contrario, i tamponi rapidi di autodiagnosi, cioè quelli fai-da-te utilizzati in ambito domestico, non sono compresi nell’elenco dei dispositivi di uso più comune emanato dal Ministero della salute.

Quindi, se il documento di spesa non riporta il codice AD, che attesta la trasmissione al sistema Tessera sanitaria della spesa per dispositivi medici, per richiedere la detrazione Irpef è quindi necessario conservare la documentazione nella quale risulti la marcatura CE del dispositivo e la conformità alla normativa europea.

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