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Nell’ambito delle assunzioni donne svantaggiate, anche per il 2024 le imprese avranno alcune agevolazioni. Ecco quali.

Assunzioni donne svantaggiate: le news per il 2024

Cambiano le norme per le assunzioni donne svantaggiate. Per il 2024, infatti, è previsto un esonero del 50% sui contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro, compresi i contributi INAIL. Ricordiamo che, fino al 2023, la percentuale era pari al 100% . Lo sconto spettava nel limite massimo di 8.000 annuali. Le cose sono, però, cambiate con l’attuale legge di bilancio, che ha di fatto ridotto i contributi del 50% e abolito il massimale.

Ma che cosa si intende esattamente per “lavoratrici svantaggiate”? Queste sono coloro che hanno almeno 50 anni di età con disoccupazione da oltre 12 mesi, nonché coloro che sono disoccupate da almeno 24 mesi. In questo ultimo caso, il bonus potrà spettare a prescindere dall’età e dalla residenza.

Ancora, le lavoratrici svantaggiate sono coloro che sono disoccupate e prive di impiego da almeno 6 mesi, di qualsiasi età, purché siano residenti in un’area svantaggiata o che risultano svolgere attività lavorative in settori economici che sono caratterizzati da una disparità occupazionale di genere. Per aree svantaggiate, si invita a controllare la Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia, in vigore dal gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2027.

Requisiti dei datori di lavoro

Per poter accedere al bonus assunzioni donne svantaggiate, è necessario che anche i datori di lavoro abbiano determinati requisiti. Vediamo assieme quali sono. Devono essere datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che assumono fino al 31 dicembre 2024 i sopracitati soggetti. Il riconoscimento all’agevolazione riguarda l’incremento occupazionale netto.

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Saranno compresi nella misura anche i datori di lavoro del settore agricolo, gli enti pubblici economici, gli istituti autonomi case popolari che sono stati trasformati in enti pubblici economici, nonché gli enti che sono stati trasformati in società di capitali per effetto della privatizzazione. Ancora, vi rientrano gli ex IPAB e le aziende speciali, anche sotto forma di consorzio, i consorzi di bonifica e quelli industriali, gli enti morali e quelli ecclesiastici.

Saranno esclusi dalla misura i rapporti di lavoro intermittente, occasionale, domestico e di apprendistato.

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