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Inps, arriva la nuova nota sugli sgravi contributivi per i contratti di solidarietà: ecco come funziona

L’Inps ha pubblicato una nota informativa rivolta alle imprese che hanno attivato contratti di solidarietà, spiegando le percentuali di sgravi contributivi a cui possono accedere. Questo documento dettaglia come le aziende possono usufruire di specifici sgravi contributivi, compatibili con numerosi altri incentivi.

Contratti di Solidarietà: cosa sono?

Introdotti da una legge del 1984, i contratti di solidarietà (CDS) sono strumenti di integrazione salariale volti a tutelare l’occupazione. Consentono una riduzione dell’orario di lavoro senza perdita totale di retribuzione, stipulati tra datori di lavoro e rappresentanze sindacali. Esistono due categorie principali:

  1. Contratti di solidarietà espansivi: ovvero prevedono una riduzione dell’orario di lavoro per favorire nuove assunzioni.
  2. Contratti di solidarietà difensivi: mirano a mantenere l’occupazione in caso di crisi aziendale, riducendo così l’orario di lavoro per evitare licenziamenti.

Le istruzioni dell’Inps per le riduzioni contributive

Con la circolare INPS n.66 del 20 maggio 2024, l’ente previdenziale ha voluto fornire tutte le istruzioni per le aziende ammesse agli sgravi contributivi relativi al 2022. I datori di lavoro con contratti di solidarietà attivi, possono beneficiare di una riduzione contributiva del 35% per ogni lavoratore che ha subito una riduzione dell’orario di lavoro superiore al 20%, per una durata massima di 24 mesi in un quinquennio mobile.

I requisiti per l’ammissibilità del contributi

Le imprese ammesse alla riduzione contributiva, devono aver stipulato un contratto di solidarietà entro il 30 novembre 2022 e avere un contratto in corso nel secondo semestre dell’anno precedente.

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Eventuali esclusioni dalla riduzione contributiva

Non sono soggette alla riduzione contributiva le seguenti forme di contribuzione come citato dalla circolare Inps:

  • Il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 845/1978 (0,3% della retribuzione imponibile);
  • Il contributo al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto;
  • Il contributo al Fondo di solidarietà del trasporto aereo;
  • Contributo di solidarietà sui versamenti per previdenza complementare e/o fondi di assistenza sanitaria;
  • Contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo.

Le compatibilità con altri incentivi

Gli sgravi contributivi per i contratti di solidarietà sono compatibili con altre tipologie di incentivi per le imprese, offrendo così ulteriori opportunità di sostegno alle aziende che adottano tali misure per tutelare l’occupazione.

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