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La Provincia mette a disposizione delle sovvenzioni per frequentare corsi della seconda lingua (Tedesco, italiano o ladino). Tutti i dettagli.

Per tutti i richiedenti che frequentano un corso per l’apprendimento della seconda lingua (tedesco, italiano e la lingua ladina), la Provincia mette a disposizione delle sovvenzioni. Richiedenti di madrelingua tedesca ricevono sovvenzioni per corsi per l’apprendimento dell’italiano in Italia ad esclusione dell’Alto Adige, richiedenti di madrelingua italiana per corsi in paesi di lingua tedesca. Richiedenti di madrelingua ladina possono frequentare corsi di tedesco e italiano.
Nello stesso modo, la Provincia offre delle sovvenzioni per l’incentivazione della conoscenza delle lingue straniere. I corsi devono però svolgersi all’estero. La lingua insegnata deve corrispondere alla lingua della popolazione dello stato in cui i corsi si svolgono.

Beneficiarie e beneficiari

  • Le cittadine e i cittadini dell’Unione Europea che al momento della domanda o partecipazione del corso e in ogni caso fino al termine di presentazione del 30 agosto 2024 risiedono in un comune della provincia di Bolzano;
  • Le cittadine e i cittadini di Stati non appartenenti all’UE con permesso di soggiorno di lungo periodo in Italia o che hanno ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato/rifugiata o di protezione sussidiaria ai sensi della direttiva 2011/95/UE e sono pertanto equiparate/equiparati alle cittadine italiane e ai cittadini italiani;
  • I cittadini che all’inizio del corso non hanno raggiunto il 61° anno di età.

Per la determinazione della situazione economica vengono considerati il reddito dell’anno 2022,  il patrimonio al momento della presentazione della domanda e il patrimonio finanziario alla data del 31.12.2022  della/del richiedente o dei suoi genitori  (tranne che la/il richiedente sia economicamente indipendente dai genitori).

Corsi sovvenzionati

  • Corsi per l’apprendimento della seconda lingua se hanno una durata di almeno due settimane (dieci giorni di corso) e 45 ore di lezione;
  • Corsi linguistici intensivi per l’apprendimento della seconda lingua che vengono organizzati e realizzati dai competenti organi scolastici, se comprendono almeno sette giorni di calendario (di cui cinque giorni di corso effettivi) e 25 ore/lezioni settimanali e ci partecipano almeno 15 alunne e alunni della stessa scuola;
  • Corsi per l’apprendimento di lingue straniere se hanno una durata di almeno tre settimane (19 giorni di calendario) e 20 ore/lezioni settimanali;
  • Corsi linguistici intensivi per l’apprendimento di lingue straniere che vengono organizzati e realizzati dai competenti organi scolastici, se comprendono almeno sette giorni di calendario (di cui cinque giorni di corso effettivi) e 25 ore/lezioni settimanali e ci partecipano almeno 15 alunne e alunni della stessa scuola;
  • ATTENZIONE: qualora fosse stato presentato domanda per un contributo per un corso di lingue straniere o per la seconda lingua alla Regione da parte della scuola, alluni/e della stessa classe o dello stesso gruppo non possono presentare domanda individuale all’Ufficio per il diritto allo Studio universitario.

Numero massimo di domande e l’ammontare delle sovvenzioni

  • Per l’apprendimento della seconda lingua possono essere inoltrate al massimo due domande all’ufficio competente.
  • Per l’apprendimento di lingue straniere possono essere inoltrate al massimo quattro domande all’ufficio competente; per la stessa lingua straniera vengono concesse un massimo di due sovvenzioni.
  • L’ammontare delle sovvenzioni consiste in diarie calcolate dall’ufficio sulla base del “reddito depurato” e della durata del corso (indipendentemente dai costi effettivi).
  • Le sovvenzioni non possono superare euro 5.800,00.

Informazioni dettagliate possono essere tratte dagli appositi bandi di concorso.

Documenti richiesti:

– i moduli predisposti dall’ufficio,
– la certicazione dell’istituzione da cui devono risultare l’effettiva frequenza del corso, la durata esatta del corso, la lingua d’insegnamento e il numero delle ore di lezione.
 

La compilazione della domanda

Le studentesse e gli studenti dichiarano i dati richiesti sotto propria responsabilità. Pertanto, l’amministrazione provinciale rinuncia, in massima parte, alla presentazione di documenti, ma effettua controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni. Qualora dai controlli emerga la falsità del contenuto delle dichiarazioni, si applicano delle sanzioni. Trasgressioni gravi vengono segnalate all’autorità giudiziaria.