Condividi queste informazioni su:

Il Decreto trasparenza prevede qualche aggiornamento e novità in termini di prevedibilità o meno dell’attività lavorativa.

Dopo l’approvazione del Decreto Trasparenza, arrivano anche i chiarimenti dell’ispettorato nazionale del Lavoro e del Ministero del lavoro, che fra gli obblighi di comunicazione ai dipendenti risulta anche quella relativa all’orario di lavoro e alla sua programmazione.

Orario di lavoro, nozione base e durata

Anzitutto, per orario di lavoro si intende “qualsiasi periodo in cui il lavoratore si al lavoro, a disposizione del datore di lavoro, nel pieno esercizio della sua attività e nelle sue funzioni”.

Di conseguenza, sono da includere nell’orario di lavoro tutte le ore di formazione obbligatorio e il tempo per indossare l’eventuale divisa.

Vengono quindi esclusi, le pause, i riposi e il tempo impiegato per andare e tornare dal luogo di lavoro.

Pubblicità

Pubblicità

Stando a dati generali, il normale orario di lavoro e di circa 40 ore settimanali, anche se i vari contratti possono stabilire durate diverse, sia superiori che inferiori. Orario distribuito sostanzialmente in 6 o 5 giorni settimanali anche se esistono alcune categorie di lavoratori non soggetti a questi obblighi, ad esempio il personale direttivo o i dirigenti.

Chi decide pause e orario lavorativo

In linea generale, la programmazione dell’orario è stabilita dal datore di lavoro in base alle esigenze aziendali del lavoratore.

Possono inoltre, essere accordati diversi regimi di orario, come quello fisso o flessibile per fasce orarie.

Riguardo alle pause, compresa quella dei pranzi è la singola contrattazione che definisce le modalità di fruizione, ma sarà comunque il datore di lavoro a deciderne la distribuzione nell’orario di lavoro.

In ogni caso, se l’orario di lavoro è superiore alle sei ore, al dipendente spetta una pausa di almeno dieci minuti.

Le novità del decreto Trasparenza

Con la sua approvazione, il decreto trasparenza pone una maggiore attenzione al dettaglio in termini di lavoro, collegati all’imprevedibilità o meno dell’attività lavorativa.

In sostanza, questo significa che nel momento in cui un’attività sia prevedibile obbliga il datore di lavoro ad informare il dipendente sullo svolgimento del normale orario del lavoro ed eventualmente del lavoro straordinario, cambi di turno e il trattamento economico.
Nell’ambito del lavoro prevedibile sono considerati anche il lavoro a turni, quello discontinuo e il multi-periodale.

Al contrario, nel caso in cui le modalità organizzative risultino imprevedibili, con l’impossibilità di stabilire in anticipo l’orario di lavoro, il datore di lavoro dovrà comunicare al dipendente che il lavoro diventa variabile, indicando sia il trattamento economico, il numero indicativo di ore, il periodo minimo di preavviso e il termine entro cui si può annullare l’incarico.

Se il datore di lavoro viola le disposizioni relative all’annullamento, deve comunque pagare la retribuzione inizialmente prevista secondo il contratto collettivo o, in mancanza, una somma non inferiore al 50% per la prestazione annullata.
Se invece il lavoratore non riceve adeguata informativa in merito, può addirittura rifiutarsi di svolgere l’incarico, senza subire alcun danno economico o richiamo disciplinare.

La violazione degli obblighi di informazioni è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 250 a € 1.500 per ogni lavoratore interessato.

Chiaramente, viene sempre consigliato di verificare la propria posizione in base al settore di appartenenza e in base al contratto collettivo nazionale stipulato.

Pubblicità

Pubblicità