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Si torna alle vecchie regole, l’Imu sulla prima casa non dipende dal nucleo famigliare. Ok alla doppia esenzione per i coniugi.

Tutto è nato da una nuova sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittima la regola che limitava l’esenzione imu solo alla prima casa. Questo meccanismo faceva si che l’altro immobile diventava automaticamente seconda casa e quindi soggetta all’imposta.

La Consulta spiega che la decisione è stata presa perché altrimenti sarebbe discriminatorio per tutti coloro che decidono di spostarsi o di instaurare un’unione civile rispetto a chi di fatto convive soltanto.

Imu, doppia esenzione per i coniugi

Con dello scorso 13 ottobre, la Corte Costituzionale ha quindi dichiarato illegittima la norma che vincola l’accesso all’esenzione Imu per i coniugi, stabilendo così il diritto alla doppia esenzione per ciascuna abitazione principale di persone sposate o parti di un’unione civile.

Questo, ovviamente vale nel rispetto dei requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica del possessore dell’immobile.

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La scelta punta di fatto, a non penalizzare le coppie legalmente sposate rispetto a quelle solo conviventi. In questo ultimo caso infatti, le coppie non sposate godono di maggiori esenzioni Imu sulle prime case, rispetto a chi invece ha legami di fronte alla legge. Questo significa, niente Imu sulla seconda casa se è la residenza di uno dei due coniugi.

Imu, cosa cambia ora

La sentenza della Corte costituzionale cambia le regole per evitare discriminazioni tra coppie sposate e coppie di fatto, le quali in presenza delle stesse condizioni viene accordato l’esenzione della tassa per ciascun immobile.

In sostanza, moglie e marito che risiedono in due Comuni diversi, (ad esempio per ragioni di lavoro), e che magari si riuniscono nella stessa casa solo nel fine settimana, o nei giorni liberi, hanno diritto all’esenzione Imu per entrambi gli immobili. Questo, solo se viene rispettato il  requisito della residenza e della dimora abituale che permette di non pagare l’imposta.

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