Condividi queste informazioni su:

Con l’arrivo della pandemia, lo smart working o lavoro agile, è diventato una necessità, tanto da definire un protocollo che traccia le linee guida per contratti territoriali, nazionali o aziendali.

La firma avvenuta il 7 dicembre grazie ad un accordo tra Governo e Parti sociali, definisce l’introduzione dello smart working nella contrattazione collettiva per imprese e lavoratori.

Cosa viene previsto nell’accordo

La costruzione di un protocollo Nazionale sul lavoro agile serve da base alla contrattazione collettiva per regolamentare al meglio l’utilizzo del lavoro da remoto nell’ambito dei principali CCNL di settore e dei normali rapporti di lavoro.

L’accordo prevede 16 articoli, costruiti su una serie di punti fermi che le parti dovranno tenere presenti nell’introdurre il metodo di lavoro nella contrattazione collettiva.

I punti principali dell’accordo sono quindi:

Pubblicità

Pubblicità

  • Luogo di lavoro; Strumenti di lavoro;
  • Organizzazione del lavoro e regolazione della disconnessione;
  • Accordo individuale;
  • Salute e sicurezza;
  • Parità di trattamento e pari opportunità;
  • malattie ed infortuni professionali;
  • diritti sindacali;
  • lavoratori disabili o fragili;
  • Protezione dei dati personali;
  • Formazione;
  • Incentivo alla contrattazione collettiva.

Come aderire

L’adesione del lavoro agile è subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale e avviene su base volontaria, fermo restando la possibilità del diritto di recesso.

L’eventuale rifiuto del lavoratore alla modalità agile non implica il licenziamento per giustificato motivo o giusta causa e neanche sul piano disciplinare.

Quindi, in linea generale con lo smart working viene applicata la normale disciplina contrattuale e normativa.

Abbandonato il concetto di orario di lavoro

Con lo smart working il protocollo così definito, abbandona il concetto di orario di lavoro e anche di lavoro straordinario, definendo la possibilità di articolare la giornata in fasce orarie.

Di conseguenza, la giornata lavorativa svolta da remoto non definisce un preciso orario di lavoro perché vige l’autonomia nello svolgimento della prestazione nell’ambito degli obiettivi prefissati e delle attività assegnate dal datore di lavoro.

Nonostante il principio di autonomia lavorativa, rimane l’obbligo di definire la fascia di disconnessione nella quale il lavoratore non ha l’obbligo di svolgere nessuna prestazione lavorativa.

In questo caso, il datore di lavoro dovrà adottare specifiche misure sia organizzative che tecniche per garantire la disconnessione.

Ovviamente sarà sempre possibile per il lavoratore utilizzare i permessi a disposizione, sospendendo l’attività.

Libertà di individuare il luogo dove svolgere l’attività

Secondo il protocollo, il lavoratore è quindi libero di scegliere il luogo dove svolgere l’attività lavorativa purché abbia le caratteristiche per le condizioni di riservatezza e sicurezza.

In questo caso, viene evidenziato come la contrattazione collettiva possa definire i luoghi idonei a fini della sicurezza sul lavoro e della riservatezza dei dati.

La strumentazione tecnologia informatica

Sugli strumenti per svolgere il lavoro, il protocollo indica, salvo accordi diversi con il lavoratore, che il datore di lavoro fornisca la strumentazione informatica e tecnologica necessaria.

Quindi, la norma così scritta lascia intendere che il lavoratore possa utilizzare anche apparecchiature personali per lo svolgimento del lavoro.

Ovviamente, in epoca di attacchi informatici il dipendente deve garantire la protezione del pc personale contro i rischi informatici.

Incentivo pubblico alle aziende che adottano lo smart working

Dalle parti sociali, viene chiesto l’utilizzo di una corretta modalità di lavoro agile anche attraverso incentivi pubblici alle aziende che decidono di regolamentare correttamente lo smart working con un accordo collettivo.

Pubblicità

Pubblicità