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Arriva l’ok dall’Inps alla cassa integrazione se la temperatura percepita al lavoro è superiore ai 35 gradi.

Inps e Inail hanno definito le linee guida per prevenire “patologie da stress termico”, pubblicando un decalogo destinato a lavoratori e imprese su come difendersi dai fenomeni climatici estremi. Esattamente come quelli di questi giorni. Una decisione presa dopo la morte di alcuni lavoratori proprio a causa del caldo.

Cassa integrazione se si superano i 35 gradi: i mestieri a rischio

Di fatto, le imprese potranno richiedere il riconoscimento della cassa integrazione quando il termometro supera i 35 gradi.  Tra i lavori a rischio, viene indicati tutti i mestieri che prevedono la stesura del manto stradale, il lavoro all’aperto con indumenti di protezione e quello di rifacimenti tetti e facciate.

Non solo, ma nel computo potranno rientrare anche tutte quelle fasi di lavoro in luoghi che comportino l’utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavori che non sopportano il caldo.

I rischi del lavoro al caldo

Nel decalogo l’Inail ha spiegato quali potrebbero essere i rischi di svolgere l’attività lavorativa in un ambiente dal caldo estremo.

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Tra le patologie scatenate da certe temperature ci sono i crampi, gli squilibri idrominerali, la dermatite da sudore, ma anche il colpo di calore.

Quest’ultimo può portare l’innalzamento della temperatura corporea oltre i 40 gradi e aritmie cardiache.

Cassa integrazione per il caldo, come richiederla

Nella domanda di Cigo e nella relazione tecnica, Inps precisa che l’azienda interessata, deve indicare le giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, e “specificare il tipo di lavorazione in atto nelle giornate medesime“.

Non è invece tenuta a produrre dichiarazioni che attestino l’entità della temperatura, né a produrre alcun bollettino meteo. 
Inoltre, indipendentemente dalle temperature rilevate, l’Inps riconosce la cassa integrazione ordinaria in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza dell’azienda decide la sospensione delle lavorazioni in quanto “si ritiene sussistano rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i casi in cui le sospensioni siano dovute a temperature eccessive”.

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