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L’Agenzia delle Entrate ha voluto pubblicare qualche chiarimento sulla misura in favore dei giovani.

Il bonus prima casa under 36 che al momento dovrebbe scadere il prossimo 31 dicembre, prevede requisiti ben precisi per poter accedere all’agevolazione anche se esiste la possibilità di una decadenza del bonus.

Bonus prima casa under 36, di cosa si tratta

Il bonus prima casa under 36 comprende tre diverse agevolazioni. Per gli acquisti non soggetti a Iva, non saranno dovute l’imposta catastale, ipotecaria e quelle di registro.

 Per le compravendite a soggetta a Iva invece, viene concesso un credito d’imposta pari al valore dell’Iva pagata al venditore, oltre a non pagare le varie imposte catastali e di registro.

Ai fini del bonus l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato ulteriori approfondimenti, con una mini-guida.

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Bonus prima casa under 36, i requisiti

Anzitutto è bene sapere che l’agevolazione nasce per favorire l’autonomia abitativa dei giovani. Di conseguenza, il primo requisito, riguarda l’età, il secondo la situazione economica.

Il bonus prima casa under 36 spetta a coloro che possiedono determinati requisiti, quali:

  • Non avere ancora compiuto i 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato;
  • Avere un Isee annuo non superiore a 40.000 euro;
  • Necessario acquistare  la prima casa tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2022;
  • Non possedere un altro immobile acquistato con l’agevolazione prima casa o, se si possiede, venderlo entro un anno dalla data del nuovo acquisto.
  • Stabilire o avere la residenza nel Comune in cui si trova l’immobile, entro 18 mesi dall’acquisto;
  • Non essere titolari, ( coniuge compreso), dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione; di altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove si trova l’immobile da acquistare.

Bonus prima casa under 36, ecco quando si perde l’agevolazione

La guida pubblicata dall’Agenzia delle Entrate spiega esattamente quali sono i casi i cui l’agevolazione del bonus prima casa under 36 viene può essere perso.

Il primo caso riguarda chi richiede le agevolazioni “under 36” senza averne i requisiti specifici stabiliti sopra,  ma ha comunque diritto alle agevolazioni “prima casa”. In questo caso:

  • Per tutti gli atti soggetti a imposta di registro, si può procedere al recupero dell’imposta (del 2%) e delle imposte ipotecaria e catastale (nella misura fissa di 50 euro ciascuna);
  • Per quanto riguarda gli acquisti soggetti a Iva, oltre a dover pagare le imposte di registro, ipotecaria e catastale, deve restituire il credito d’imposta usufruito. Se è stato già utilizzato deve restituirlo con l’aggiunta di sanzioni e interessi.
  • Rimane invece dovuta l’Iva con aliquota del 4%.

Se invece ci si trova nella situazione in cui  cadono le agevolazioni “prima casa” per i seguenti motivi:

  • Falsa dichiarazione dei requisiti, resa nell’atto di acquisto;
  • Mancato trasferimento della residenza entro i termini previsti;
  • mancata compravendita della precedente “prima casa” entro l’anno dall’acquisto della nuova.
  • vendita entro cinque anni, non seguita dal riacquisto entro l’anno;

In uno di questi casi, l’imposta di registro viene recuperata nella misura del 9% e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna. Non solo, ma in questi casi vengono applicate le sanzioni e gli interessi, facendo venire meno anche il credito di imposta, con il recupero dello stesso e l’applicazione di sanzioni e interessi.

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