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Via libera per i datori di lavoro al rimborso dei costi sostenuti dai dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche di luce, gas e acqua.

Una nuova circolare dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito tutte le modalità di erogazione dei fringe benefit da parte dei datori di lavoro.

Il decreto Aiuti Bis aveva già alzato per il 2022 il limite entro il quale è possibile riconoscere ai dipendenti bene e servizi esenti da imposte a 600 euro.

Si ricorda inoltre che le somme e rimborsi sono ora ottenibili anche per il pagamento delle utenze domestiche, quindi idriche, elettriche e relative al gas naturale per tutto l’anno 2022.

Bonus bollette,  fatture coperte anche senza essere intestatari di utenze

Nella circolare dell’Agenzia delle Entrate viene precisato inoltre che le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche devono essere utilizzate esclusivamente per gli immobili a uso abitativo posseduti o detenuti dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, indipendentemente dal fatto che abbiano stabilito la residenza o il domicilio.

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Tra queste rientrano anche le utenze intestate al condominio, ovvero quelle del riscaldamento, dell’acqua, ma anche tutte quelle intestate al proprietario dell’immobile per le quali è prevista una forma di addebito non forfettario a carico del lavoratore (locatario o dei famigliari. In questi casi, infatti, saranno rimborsate soltanto le quote che riguardano il destinatario dei fringe benefit.

In questo ultimo caso però, il locatore interessato non potrà beneficiare anche delle agevolazioni per le stesse spese, in quanto essendo già oggetto di rimborso non vengono considerate effettivamente sostenute.

Proprio per evitare che più persone possano fruire più volte per le stesse spese, il datore di lavoro dovrà richiedere una dichiarazione sostituiva di atto di notorietà che attesti che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale.

Bonus bollette 600 euro: ecco fino a quanto si possono utilizzare i fringe benefit nel 2023

Come detto sopra, il decreto aiuti ha alzato la soglia dei fringe benefit da 258,23 euro a 600 euro solo per l’anno di imposta 2022. Tuttavia, si considerano ricevute nel periodo di imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio dell’anno successivo.

Questo significa che la retribuzione deve essere imputata in base al momento di effettiva percezione della stessa da parte del lavoratore, ovvero quello in cui il voucher entra nella sfera patrimoniale del percettore. Per questo i voucher possono essere fruiti anche in momenti successivi.

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