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Il bonus barriere architettoniche è l’agevolazione prevista per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di ostacoli e barriere in edifici già esistenti. La misura è volta ad incentivare quei lavori che possano agevolare la mobilità delle persone che si trovano in una condizione di particolare disabilità. Per il bonus, valido per tutto il 2023 e fino al 31 dicembre 2025, sono previsti dei limiti di spesa. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e come fruirne.

Chi può beneficiarne e in che modo

La Legge di Bilancio 2022 ha introdotto questa agevolazione, a beneficio di privati e pubblici. Nel dettaglio, possono fruirne:

  • persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
  • enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
  • società semplici;
  • associazioni tra professionisti;
  • soggetti che conseguono reddito d’impresa, siano essi persone fisiche, enti, società di persone o società di capitali.

Il bonus è fruibile sotto forma di detrazione d’imposta in sede di dichiarazione dei redditi, in tre differenti modalità:

  • al 50% fino al 31 dicembre 2024 su un massimale di 96.000 euro. A titolo di esempio, rientrano in questo caso interventi per ascensori e montacarichi, elevatori esterni, sostituzione di rampe e gradini ecc. La ripartizione avviene in 10 quote annuali;
  • al 75% fino al 31 dicembre 2025 su massimali variabili in base alla tipologia di fabbricato;
  • al 90% o 110% su un massimale di 96.000 euro, a scadenze differenti, all’interno di interventi Superbonus.

L’agevolazione al 75% sulle spese sostenute e documentate, si può applicare per interventi su edifici già esistenti, di qualsiasi categoria catastale, ma non può essere richiesto per le nuove costruzioni e gli edifici ristrutturati mediante demolizione e ricostruzione. Fruibile in cinque quote annuali, i massimali di spesa variano in base alla tipologia di fabbricato come specificato:

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  • Limite di 50.000 euro per tutti gli edifici unifamiliari o gli edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
  • Limite di 40.000 euro per il numero delle unità immobiliari nell’edificio per tutti quegli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
  • Limite di 30.000 euro per il numero delle unità immobiliari dell’edificio per tutti gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.

Qualora i lavori di eliminazione delle barriere architettoniche siano effettuati in un condominio, è necessario l’approvazione dell’intervento mediante delibera da parte dell’assemblea condominiale. Per il nulla osta ai lavori, è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti all’assemblea, che rappresentano 1/3 del valore millesimale dell’edificio.

Bonus barriere architettoniche, quali sono le spese ammissibili

Gli interventi ammessi al bonus barriere architettoniche sono:

  • ogni tipo d’intervento edilizio finalizzato a eliminare le barriere architettoniche;
  • interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche;
  • in caso di sostituzione impianti, spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.

Per ciascuna spesa sostenuta, è possibile beneficiare di una sola agevolazione. Si sottolinea inoltre che, a seguito dell’approvazione e dell’entrata in vigore del decreto legge 16 febbraio 2023, è stata eliminata la possibilità di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, fatte salve le eccezioni specificate nello stesso decreto.

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