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Con l’obiettivo di sostenere il comparto dell’innovazione agevolando l’investimento, l’ultimo Decreto Rilancio ha previsto un aumento delle detrazioni fiscali per chi investe in startup e Pmi innovative.

Nel Decreto del 19 maggio 2020 sono state previste agevolazioni per investimenti effettuati da persone giuridiche, persone fisiche, nel caso di investimento in forma diretta, ma valgono anche gli investimenti effettuati attraverso gli organismi di investimento collettivo al risparmio, OICR.

Nonostante il Decreto Rilancio sia poi rimasto privo di un decreto attuativo che potesse rendere facilmente fruibili le stesse agevolazioni, la chiusura definitiva è arrivata il 15 febbraio 2021 quando è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto contenente le modalità di attuazione degli incentivi fiscali, in regime de minimis all’investimento in start up e pmi innovative”.

Con il decreto attuativo si delineano quindi i parametri dell’investimento agevolato, definendo l’importo massimo detraibile rispetto al quale il soggetto investitore può accedere all’agevolazione.

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Inoltre, con la conversione in legge del provvedimento sono state apportate alcune modifiche agli incentivi per gli investimenti in pmi innovative. Il decreto attuativo infatti, limita l’agevolazione alle sole persone fisiche, mentre il Dl Rilancio allargava questa possibilità anche alle società di capitali.

I beneficiari:

Il soggetto investitore per poter usufruire delle agevolazioni fiscali, deve effettuare l’investimento in una o più imprese beneficiarie.

Si considerano imprese beneficiarie tutte le Pmi innovative e le start up che risultano al momento dell’investimento, regolarmente iscritte nell’apposita sezione speciale del Registro per le imprese.

L’investimento può essere effettuato in forma diretta, attraverso conferimenti in denaro diretti al capitale sociale, azioni o quote.

L’investimento può anche essere effettuato dall’investitore anche indirettamente attraverso “organismi di investimento collettivo del risparmio”.

L’agevolazione fiscale:

L’agevolazione fiscale concessa spetta fino ad un massimo di 200 mila euro di aiuti versati a titolo de minimis e necessariamente nell’arco di 3 esercizi finanziari, ad una stessa Pmi innovativa o Start up innovativa.

  • Nel caso di un investimento in una Start up innovativa, il soggetto investitore in ciascun periodo, può detrarre un importo parti al 50% dell’investimento effettuato fino ad un limite massimo di 100 mila euro, per un ammontare di detrazione non superiore a 50 mila euro.
  • Per un investimento in una Pmi innovativa, il soggetto investitore in ciascun periodo di imposta, può detrarre un importo pari al 50% dell’investimento, ma con un limite massimo di 300 mila euro e per un ammontare di detrazione non superiore ad euro 150 mila.

In entrambi in casi, se l’investimento sostenuto risulta superiore a 300 mila euro, solo sulla parte eccedente l’investitore potrà detrarre dall’imposta lorda il 30%.

Regime de minimis, cos’è:

Il principio de minimis è stato introdotto dall’Unione Europea in fede al principio generale per cui gli stati non possano aiutare le imprese con sovvenzioni economiche per evitare di falsare i mercati e tutelare al libera concorrenza.

Questo principio consente allo Stato di supportare le aziende con piccoli aiuti che non vadano ad incidere sulla regolarità del mercato, pertanto la somma dagli aiuti in regime de minimis fruiti da un unico soggetto non deve superare 200 mila euro nell’arco di tre anni.

La presentazione della domanda:

Il decreto attuativo indica che prima dell’investimento da parte del soggetto investitore, l’impresa beneficiaria dovrà presentare un’apposita istanza attraverso piattaforma informatica e dovrà contenere alcuni dati.

Gli elementi identificativi dell’impresa beneficiaria e del soggetto investitore con l’ammontare dell’investimento che l’investitore intende effettuare e l’ammontare della detrazione che il soggetto investitore intende chiedere.

Successivamente, il Mise verificherà gli atti, notificando gli esiti dell’accertamento sia all’impresa beneficiaria che al soggetto investitore.

Per gli investimenti effettuati nel corso del 2020 è stata prevista “ una finestra separata” per l’invio della domanda, che inizia dal 1 marzo 2021 fino al 30 aprile 2021, al fine di consentire i dati utili anche dopo l’investimento.

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