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In arrivo lo sgravio contributivo per i contratti di solidarietà: ecco le istruzioni operative da parte dell’INPS

Riduzione contributiva per contratti di solidarietà: come funziona

L’INPS rende note le istruzioni operative circa gli sgravi contributivi sui contratti di solidarietà stipulati negli anni 2021 e 2022. La legge prevede una riduzione di contributo del 35% per ogni lavoratore interessato dalla riduzione dell’orario di lavoro, in misura maggiore del 20%, per la durata del contratto e fino ad un massimo di 24 mesi. Si tratta di una misura che è connessa ai contratti di solidarietà difensivi accompagnati dalla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria.

Per contratto di solidarietà si intendono due forme differenti di contratto che possono essere, appunto, difensivi oppure di espansione. I primi hanno per oggetto la riduzione dell’orario di lavoro, per mantenere l’occupazione nel caso in cui vi sia una crisi aziendale. Sono, quindi, volti ad evitare che il personale possa venire licenziato. I contratti di espansione (un tempo chiamati invece espansivi) hanno per oggetto la riduzione dell’orario di lavoro per favorire nuove assunzioni all’interno di un’azienda. Vi rientrano, tra questi, quelli per pensione anticipata. È sul primo contratto che si applica lo sgravio contributivo del 35% a carico del datore di lavoro.

Contributi ammessi allo sgravio

L’INPS chiarisce quali sono i contributi ammessi agli sgravi. Tra questi, vi sono quelli versati per ciascun dipendente interessato alla riduzione dell’orario di lavoro nel caso del contratto di solidarietà. Questo deve, inoltre, essere rapportato a ciascun periodo di paga che sia ricompreso nell’arco di tempo di autorizzazione al godimento del beneficio stesso. Deve, inoltre, essere applicabile al periodo in cui si riferisce la denuncia contributiva, in relazione all’orario di lavoro effettuato da ogni lavoratore.

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Non sono ammissibili, invece, i contributi riguardanti lo 0,30% della retribuzione imponibile, quelli di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare o ai fondi di assistenza sanitaria, i contributi per i lavoratori dello spettacolo, quelli riguardanti il Fondo di solidarietà del trasporto aereo e quello per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato, ex articolo 2120 del Codice Civile.

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