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Con la pubblicazione della circolare n. 30 del 16 marzo 2023, l’INPS ha reso noto le linee guida per quanto riguarda il Bonus autonomi senza partita IVA, l’indennità una tantum erogata ai lavoratori autonomi e ai professionisti non titolari di partita IVA, iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS. Gli aventi diritto, in possesso dei requisiti previsti, possono fare richiesta entro il termine del 30 aprile.

Bonus autonomi senza partita IVA, importi e beneficiari

Come già stabilito dal Decreto Ministeriale del 7 dicembre 2022, l’importo dell’indennità una tantum è pari a 200 euro per i lavoratori che nell’anno di imposta 2021 abbiano percepito un reddito non superiore a 35.000 euro. E’ inoltre prevista una integrazione di 150 euro per coloro che abbiano percepito un reddito complessivo non superiore ai 20.000 euro nel periodo d’imposta 2021.

Ai fini dell’ammissibilità della domanda, il lavoratore richiedente il bonus autonomi senza partita IVA, è tenuto ad autocertificare il possesso dei seguenti requisiti:

  • essere lavoratore autonomo/libero professionista;
  • non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022;
  • non essere percettore delle indennità una tantum di cui agli articoli 31 e 32 del decreto
    Aiuti;
  • non avere percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore
    all’importo di 35.000 euro;
  • non avere percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore
    all’importo di 20.000 euro;
  • essere iscritto, alla data del 18 maggio 2022, di entrata in vigore del decreto Aiuti, a una
    delle gestioni previdenziali dell’INPS;
  • nel caso di contemporanea iscrizione a diversi enti previdenziali, di non avere presentato
    domanda per l’accesso all’indennità una tantum in oggetto ad altra forma di previdenza
    obbligatoria.

Come presentare la domanda

Con la circolare 16 marzo 2023, sono state pubblicate anche le istruzioni per la presentazione della domanda. I lavoratori autonomi e professionisti non titolari di partita IVA come sopra individuati, iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS, al fine di ricevere l’indennità una tantum in esame, devono presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica, entro la data del 30 aprile 2023.

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La domanda è disponibile accedendo con le proprie credenziali (Spid, CIE o CNS) alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” del sito dell’INPS. Da qui, è poi necessario selezionare la voce corrispondete alle categorie di appartenenza, raggruppate sotto la voce “Indennità una tantum – Autonomi Senza Partita IVA”.

La presentazione della domanda può essere effettuata anche presso gli Istituti di Patronato, utilizzando i canali messi a disposizione dall’Istituto, o rivolgendosi al Contact Center Multicanale. Tutte le indicazioni utili e i dettagli relativi al bonus autonomi senza partita IVA, sono contenuti nella circolare numero 30 del 16 marzo 2023.

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