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Con l’approssimarsi della scadenza per la stesura del bilancio, da approvare entro il termine di 120 giorni dalla data di chiusura d’esercizio, è opportuno ricordare che le società di dimensioni più piccole possono redigere il bilancio in forma abbreviata. Rispetto a quelli ordinari, i bilanci in forma abbreviata prevedono alcune semplificazioni sia degli schemi di Conto Economico e Stato Patrimoniale, che della struttura della Nota Integrativa.

Bilancio in forma abbreviata: specifici limiti e particolari requisiti.

L’art 2435 bis del Codice Civile, che disciplina la materia, precisa quali requisiti le società debbano possedere per redigere il bilancio in forma abbreviata. Nello specifico, si parla di micro-imprese che:

  • Non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati;
  • Nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

1)Totale attivo Stato patrimoniale: € 4.400.000,00;
2)Ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 8.800.000,00;
3)Dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.

Lo scopo del bilancio abbreviato è quello di offrire a soci e terze parti una panoramica chiara e dettagliata della situazione patrimoniale ed economica, fornendo quindi tutte le informazioni utili, secondo una struttura più ridotta e semplificata rispetto a quella ordinaria. La scelta della forma abbreviata è facoltativa. Questo significa che un’azienda, anche se in possesso dei requisiti specifici previsti dal Codice Civile, può decidere in ogni caso di redigere il bilancio ordinario.

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In cosa consiste il bilancio abbreviato?

Il bilancio in forma abbreviata è un documento redatto in modo semplificato rispetto al bilancio ordinario utilizzato dalle imprese di dimensioni minori che rispettino i requisiti sopra elencati. In base all’art 2423 del Codice Civile, questo documento contabile potrà essere redatto dalle S.r.l, dalle società di persone e di capitali e dalle ditte individuali neo-costituite o in attività.

Secondo l’art. 2435, lo schema dello Stato Patrimoniale prevede le sole voci contrassegnate nell’articolo 2424 del Codice Civile con lettere maiuscole e numeri romani. Alcune voci possono essere comprese in altre. Ad esempio, le voci A e D dell’attivo (rispettivamente ratei e risconti), possono essere comprese nella voce C.II. La voce E del passivo può essere compresa nella voce D, che si riferisce ai debiti.

Per quanto riguarda il Conto Economico del bilancio abbreviato, è possibile effettuare dei raggruppamenti (ad esempio ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni senza distinguere tra beni materiali o immateriali).

Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, non hanno l’obbligo di redigere la relazione sulla gestione ma devono produrre la nota integrativa, presente in ogni tipologia di bilancio e che nella forma abbreviata deve seguire alcuni specifici parametri. Questo documento va ad aggiungere informazioni specifiche relativamente alle singole sezioni e ad evidenziare quali sono le sezioni raggruppate sia dello stato attivo che di quello passivo.

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